Ravvedimento operoso per il Diritto Camerale 2016

Tutte le imprese, iscritte o annotate nel Registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative, sono tenute al versamento del diritto annuale alla camera di commercio di riferimento in base all’ubicazione della sede principale dell’impresa e delle eventuali unità locali.

La Legge 114/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto camerale che per l’anno 2016 è del 40%. Dal 2017 la riduzione del tributo sarà del 50%.

Termine di versamento del Diritto Camerale

Il Diritto Camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

I soggetti che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, sono tenuti al versamento il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%. Tali termini, per effetto della consueta proroga dei versamenti, sono stati posticipati rispettivamente al 6 luglio 2016 e al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con quello solare il termine di versamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio:

  • entro il 16esimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
  • entro il 30esimo giorno successivo

..e in caso di mancato versamento?

Il mancato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento può avvenire:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento –> ravvedimento breve
  • entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, fattispecie introdotta con la legge di stabilità 2015
  • entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento –> ravvedimento lungo

Il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento deve comprendere:

  • l’importo del diritto annuale dovuto
  • 1/10 della sanzione minima irrogabile (30%)
  • gli interessi moratori

Chi versa entro 90 giorni dalla scadenza del regolare termine di pagamento deve corrispondere una somma che comprenda:

  • l’importo del diritto annuale dovuto
  • 1/9 della sanzione minima irrogabile (30%)
  • gli interessi moratori

Per ultimo, chi versa entro un anno dalla scadenza del termine deve corrispondere:

  • l’importo del diritto annuale dovuto
  • 1/8 della sanzione minima irrogabile (30%)
  • gli interessi moratori

I codici tributo da indicare nel modello F24 sono i seguenti:

3850, per il diritto camerale non versato

3851, per gli interessi moratori

3852, per la sanzione

NB: Non tutte le Camere di Commercio si sono adeguate alle nuove misure per il calcolo del ravvedimento pertanto la percentuale della sanzione da applicare per il ravvedimento del diritto camerale varia in base alla Camera di Commercio competente per territorio.

…ricordiamo, inoltre che…

1. Il calcolo del ravvedimento del diritto annuale da versare annualmente alla camera di commercio può essere calcolato solo entro un anno dalla scadenza originaria; oltre un anno non è più calcolabile.

2. In base alla risoluzione n.115/E del 23/05/2003 dell’Agenzia delle Entrate non è possibile utilizzare la compensazione in caso di ravvedimento del diritto camerale per interessi e sanzioni. Si può compensare solo l’importo del codice 3850.

Nella prossima newsletter vedremo come gestire il ravvedimento operoso per il versamento del diritto annuale 2016 nel software INTEGRATO GB.

DB601 – RIV/30

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