Novità del Ravvedimento Operoso

La Legge di Stabilità 2015 ha arricchito l’istituto del ravvedimento operoso aggiungendo nuove possibilità per il contribuente per rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie commesse per omessi e tardivi pagamenti.

Il “nuovo” ravvedimento operoso è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, in ragione del favor rei, è possibile ravvedere anche le violazioni contestate prima di tale data.

Il Ravvedimento Operoso

L’art. 13 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 stabilisce che in caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi nel termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata.

Tuttavia il contribuente, avvalendosi del ravvedimento operoso, può sanare il suo obbligo contributivo effettuando il pagamento in ritardo ed ottenendo l’applicazione di sanzioni ridotte.

Con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, i ravvedimenti applicabili sono:

–      Sanzione del 3% (riduzione a 1/10 del 30%), limitatamente per le violazioni sui versamenti, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza. Inoltre se il pagamento viene effettuato entro il 14° giorno, è prevista una riduzione ulteriore a 1/15 (0,2%) per ogni giorno di ritardo.

–      Sanzione del 3,33% (riduzione a 1/9 del 30%), per tutte le violazioni sanabili, se la regolarizzazione avviene entro 90gg dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica.

–      Sanzione del 3,75% (riduzione a 1/8 del 30%) per tutte le violazioni, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero entro 1 anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica;

–      Sanzione del 4,29% (riduzione a 1/7 del 30%) per tutte le violazioni, riguardanti però solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica;

–      Sanzione del 5% (riduzione a 1/6 del 30%) per tutte le violazioni, riguardanti però solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione avviene  oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica.

–      Sanzione del 6% (riduzione 1/5 del 30%) per tutte le violazioni, riguardanti però solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione avviene dopo la presentazione del verbale di constatazione, salvo ipotesi relative agli scontrini fiscali.

Le novità del Ravvedimento Operoso in Dichiarazioni GB

Effettuando l’ del software, si ha l’aggiornamento relativo al calcolo del ravvedimento operoso con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Nella Gestione del Ravvedimento è sempre possibile effettuare il calcolo automatico del ravvedimento operoso: cliccando il pulsante , la procedura applica la sanzione corretta in base al numero dei giorni di ritardo del pagamento.

Tuttavia, per gestire situazioni particolari, è stato introdotta una nuova funzione che permette all’utente di scegliere la tipologia di ravvedimento da applicare. Infatti cliccando il pulsante  si accede alla gestione che permette il calcolo del ravvedimento forzato.

Per maggiori chiarimenti rimandiamo alla guida online relativa alla gestione del Ravvedimento Operoso dell’Applicazione F24.

DB601- CSI/3

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