Domicilio fiscale in Italia per i NON RESIDENTI!!

Sono considerati “NON RESIDENTI”, ai fini delle imposte sui redditi, coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per almeno 183 giorni (184 se anno bisestile), e non hanno né il domicilio, né la residenza nel territorio dello Stato Italiano.

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito.

Nel frontespizio della dichiarazione i soggetti non residenti devono compilare la sezione “Residente all’Estero”, il “Domicilio Fiscale”, mentre nella parte denominata “Residenza Anagrafica”, da compilare solo nei casi previsti, tali soggetti devono indicare il luogo del loro domicilio in Italia in cui ha prodotto un qualsiasi reddito.

 

Dati del soggetto NON RESIDENTE – come compilare l’Anagrafica:

Nel caso di soggetto che si è trasferito all’Estero ma che comunque ha prodotto redditi in Italia, nell’Anagrafica della ditta vanno compilate le sezioni:

–      RESIDENZA ESTERA: indicando l’indirizzo in cui il soggetto ha la residenza nello stato estero;

–      DOMICILIO FISCALE (se diverso da Residenza/Sede): indicando il comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, il comune nel quale si è prodotto il reddito più elevato.


Dati del Soggetto NON RESIDENTE – come compilare il frontespizio:

Domicilio fiscale- I cittadini italiani che risiedono all’estero  hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia. L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui il contribuente possiede un recapito nel comune dove è stato individuato il domicilio fiscale.

La sezione è compilata in automatico in base ai dati presenti in anagrafica.

Residenza estera – La sezione deve essere compilata solamente se il contribuente è residente all’Estero per l’anno imposta 2012.

La sezione è compilata in automatico in base ai dati presenti in anagrafica.

Residenza Anagrafica – anche nel caso di soggetto residente all’estero questa sezione deve essere compilata solo in due casi:

–      Il contribuente varia la residenza al 1° gennaio 2012.

–      Il contribuente è il primo anno che presenta la dichiarazione.

In questa sezione è necessario cliccare il pulsante , e nella maschera che si apre, mettere il check in “Il contribuente risiede all’estero (compilare in caso di variazione o in caso di prima presentazione).

 

A questo punto i campi della sezione “Residenza” sono sbloccati e si può indicare l’indirizzo estero di residenza del soggetto.

 

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione Anagrafica si rimanda alla guida on-line presente all’interno della maschera stessa.

AP/24

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