Disponibile applicazione Iva 2014
Da oggi è disponibile l’applicazione Iva 2014, relativa all’anno 2013 che deve essere utilizzata sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 ha approvato il modello e le relative istruzioni della dichiarazione Iva annuale per l’anno 2013.
Quali sono le principali modifiche introdotte nei modelli?
QUADRO VE
La sezione 2 è stata implementata con l’introduzione del rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Nella sezione 4, rigo VE36, è stato eliminato il campo riservato all’esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012. Il rigo VE39 è stato rinominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”. A partire dal 1° gennaio 2013 le predette operazioni concorrono alla determinazione del volume d’affari.
QUADRO VF
La sezione 1 è stata implementata con l’introduzione del rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. Nella sezione 1, rigo VF20, è stato eliminato il campo riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all’articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.
QUADRO VL
Nella sezione 2, rigo VL8, è stato inserito il campo 2 denominato “di cui credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio”.
QUADRO VO
Nella sezione 1, rigo VO10, è stata prevista una nuova casella a seguito dell’ingresso della Croazia nell’Unione europea, a partire dal 1° luglio 2013. Nella sezione 2, righi VO23 e VO24, sono state soppresse le caselle relative alle opzioni di cui all’articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, non esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013.
Inoltre è stato soppresso il modello 26LP, che conteneva le liquidazioni periodiche delle società aderenti all’Iva di gruppo.
Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva?
Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA, di cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n.633/1972.
Quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva?
Sono, invece, esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Come può essere presentata la dichiarazione Iva?
La dichiarazione Iva può essere presentata in forma autonoma, soltanto per alcune categorie di contribuenti, o in forma unificata ovvero compresa nella dichiarazione Unico.
Entro quando deve essere presentata la dichiarazione Iva?
La dichiarazione lva 2014 deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica:
- nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma;
- entro il30 settembre nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione iva nella dichiarazione unificata.
Da oggi è disponibile l’applicazione “Dichiarazione Iva 2014”.
Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:
- Eseguire l’update del software;
- Posizionarsi nella ditta nella quale abilitare l’applicazione;
- Aprire la maschera Applicazioni;
- Selezionare l’anno 2013 per l’applicazione Dichiarazione Iva.
Le istruzioni per l’utilizzo del modello sono presenti nella guida on-line dell’Applicazione Dichiarazione Iva.
Nei prossimi giorni sarà disponibile la creazione e il controllo del file telematico della Dichiarazione IVA 2014.
LM/4 – DB201