Dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza

Nella newsletter di oggi vediamo cosa fare nel caso in cui hai dimenticato di inviare la dichiarazione ed è scaduto il termine ordinario di presentazione, 30 settembre 2016.

C’è ancora tempo per regolarizzare la posizione fiscale di coloro che non hanno inviato la dichiarazione entro i termini ordinari, versando una piccola sanzione. Ai sensi dell’art. 2, comma 7 del DPR 322/98, le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, per quanto tardive, sono considerate valide a tutti gli effetti.

Entro il 29 dicembre 2016 è possibile sanare la violazione riconducibile all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi tramite la presentazione tardiva del modello e il versamento di una sanzione ridotta, in virtù del ravvedimento operoso. In mancanza della presentazione tardiva, invece, la dichiarazione si considera irrimediabilmente omessa e il contribuente non avrà più la possibilità di regolarizzarsi.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, D.lgs. n. 471/1997, modificato dal D.lgs. n. 158/2015 vigente dal 1° gennaio 2016, vediamo insieme quali sono le sanzioni applicabili e qual è la differenza tra dichiarazione Tardiva e Omessa dichiarazione.

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Si considera tardiva e non omessa la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario. Tale termine inizia a decorre dal 1° ottobre.

La dichiarazione tardiva può essere sanata inviando il modello entro il 29 dicembre 2016 e pagando una sanzione ridotta a 25 euro (1/10 del minimo di 250 euro, anziché di 258 euro modifica apportata dal D.lgs. 158/2015) in virtù del ravvedimento operoso (ex art. 13 – D.lgs. 471/97). Il versamento della sanzione deve avvenire tramite F24, indicando come codice tributo l’8911.

La sanzione deve essere versata per ciascuna dichiarazione tardiva: una per i redditi, una per l’IVA (anche se compresa in Unico), una per l’IRAP e così via.

Dopo aver versato la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione e inviato il modello Unico, occorre poi verificare se dalla dichiarazione emergono imposte da versare. In tal caso le imposte devono essere versate con le sanzioni per il ravvedimento operoso e i relativi interessi al tasso legale.

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L’omessa dichiarazione si verifica invece quando il contribuente non presenta la dichiarazione o presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione.

Le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

  • Se SONO dovute imposte: da 120% a 240% con un minimo di 250 euro;
  • Se NON sono dovute imposte da 250 euro a 1.000 euro;
  • Sanzioni raddoppiabili per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • Per redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono 1/3;

Tuttavia, se la dichiarazione omessa verrà presentata entro il termine di quella relativa all’anno successivo:

  • Se SONO dovute imposte la sanzione base si riduce del 50%, quindi dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 200;
  • Se NON sono dovute imposte si applicherà la sanzione fissa, da euro 150 a euro 500 (euro 1.000 per l’Iva)

Una volta scaduto il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo le sanzioni torneranno ad essere applicabili nella misura ordinaria.

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Si ricorda che per la dichiarazione dei redditi tardiva entro i 90 giorni, le modalità di invio sono le medesime previste per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari. La dichiarazione deve infatti essere inviata telematicamente per il tramite di un intermediario abilitato oppure direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori chiarimenti rimandiamo alla guida online della creazione del file telematico.

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