Deducibilità Imu e modello Unico

La legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n° 147, G.U. 27.12.2013) ha introdotto la possibilità di fruire di una deduzione dalle imposte sui redditi che è pari al:

– 30% dell’IMU versata sull’immobile strumentale, per l’anno 2013
– 20% dell’IMU versata sull’immobile strumentale, a partire dall’anno 2014

Soggetti che possono portare l’Imu in deduzione

La deduzione dell’Imu sugli immobili strumentali riguarda i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Non possono portare l’Imu in deduzione quei soggetti che non hanno beni immobili strumentali e coloro che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo.

Il requisito della “strumentalità”

Requisito fondamentale per poter portare in deduzione l’Imu è la strumentalità del bene immobile.
Ai fini delle imposte sui redditi, come indica l’art.43 comma 2 del Tuir, si considerano beni immobili strumentali:

  • gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore;
  • gli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e diversi da quelli abitativi.

 Le imprese individuali devono aver preliminarmente iscritto il bene strumentale in contabilità per usufruire della deduzione. Infatti anche se il bene è utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato contabilizzato non si può usufruire della deduzione.

La strumentalità del bene immobile per i lavoratori autonomi prescinde dalla contabilizzazione del bene.

Non ci si può avvalere della deducibilità Imu per quegli immobili destinati alla vendita, né per gli immobili patrimonio. Escluse dalla deduzione sono anche le aree fabbricabili.

Calcolo deduzione Imu in Integrato GB

Per calcolare l’importo della deduzione Imu nel software Integrato GB sono state introdotte delle gestioni di dettaglio nei quadri contabili del modello Unico.

Unico SC – Quadro F – RF16

Unico SP – Quadro F – RF16

Unico SP – Quadro G – RG22

Unico SP – Quadro E – RE19

Unico PF – Quadro F – RF16

Unico PF – Quadro G – RG22

Unico PF – Quadro E – RE19

Unico ENC – Quadro F – RF16

Unico ENC – Quadro G – RG22

Unico ENC – Quadro E – RE19

Funzionalità della gestione “Deducibilità Imu”

Nel campo “Totale Imu versata nel 2013” la procedura riporta gli importi presenti in F24, dove è stata indicata la data di versamento, dei seguenti codici tributo:

3918 “IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”

3925 “IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

3930 “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

L’utente deve confermare l’importo, che sarà la base per il calcolo della deduzione del 30%, compilando il campo “Imu versata nel 2013 relativa a Immobili strumentali”.

L’importo sarà riportato nell’apposito rigo del quadro abilitato.

 Se nel modello unico è stato abilitato un quadro E e contemporaneamente un quadro G o F, è l’utente a stabilire dove riportare l’importo compilando le caselle poste in corrispondenza della dicitura “Scelta quadro per riporto deduzioni Imu”.

DB131 – DB101 – DB121 – DB111 – RIV/28

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