730 rettificativo entro il 10 novembre

In caso di visto di conformità infedele il CAF o il professionista possono, entro il 10 novembre, trasmettere la dichiarazione 730 rettificativa relativa al periodo d’imposta 2014.

I CAF e i professionisti, qualora si accorgono direttamente o su segnalazione del contribuente, della presenza di eventuali errori sul modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa che consente il versamento della sola somma dovuta a titolo di sanzione, senza dover quindi corrispondere anche i tributi e relativi interessi, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 241/1997.

Il 730 rettificativo non va confuso con l’integrativo. Si tratta infatti della dichiarazione preposta a correggere gli errori, non provocati dal contribuente, ma dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale.

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Nel modello 730_3 deve essere impostata la casella 730 rettificativo. E’ necessario distinguere se la rettifica è rivolta a correggere l’apposizione di un visto infedele o a correggere errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

Pertanto la casella Rettificativo può assumere uno dei seguenti tre valori:

  • Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

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Il modello 730 rettificativo deve essere compilato con tutti i dati anche quelli non variati. Il software calcola il prospetto di liquidazione coerente con i dati rettificati.

Nel modello 730_3 Riepilogo è necessario procedere nella seguente maniera:

  • Indicare, nella casella 730 Rettificativo, il relativo codice (nel caso di visto infedele può assumere solo i valori 2 o 3);
  • Compilare la sezione relativa ai dati variati , utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante Pulsante_Dati_Rettificativi, nella quale devono essere indicati:
    • Rigo (obbligatorio)
    • Colonna (facoltativo)
    • Modulo (Obbligatorio)
    • Casella da barrare nel caso in cui il dato sia stato rimosso (ad esempio detrazione totalmente non spettante)

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Alla chiusura della Gestione il software riporta la “X” nella casella “Comunicazione dati rettificati CAF o professionisti” presente nel quadro 730_3.

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Il passaggio successivo è la creazione del file telematico nel quale il software non riporta, come precisato nelle specifiche tecniche, i seguenti elementi:

  • I dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • I dati relativi al sostituto d’imposta;
  • I dati relativi alla firma del contribuente;
  • Non trasmettere i dati relativi al modello 730-4.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida on line presente all’interno della maschera stessa.

ML/14 – DB501

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