730 Integrativo

Il contribuente che, dopo aver regolarmente presentato il modello 730 2015, si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d’imposta può presentare il modello 730 Integrativo.

Il 26 ottobre (il 25 è di domenica) è l’ultimo termine per presentare la dichiarazione 730 integrativo, relativamente ai redditi 2014, qualora il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nel modello.

Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione favorevole al contribuente (maggior credito o minor debito) o sfavorevole al contribuente (minor credito maggior debito).

Dichiarazione a favore del contribuente:

  • Presentare entro il 25 ottobre (il termine slitta al 26 essendo il 25 di domenica) un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato direttamente o tramite il sostituto;
  • Presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche (“integrativo a favore”) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, 30 settembre 2016.

Dichiarazione a sfavore del contribuente:

  • Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

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La presentazione del Modello 730 integrativo non è altro che la compilazione di un nuovo Modello 730 completo di tutte le informazioni necessarie, comprese quelle dimenticate o esposte in maniera incompleta nel modello già presentato.

Nel nuovo modello 730 il contribuente dovrà:

  • Indicare tutti i dati presenti nella dichiarazione originale opportunamente corretti/integrati;
  • Compilare, nel frontespizio della dichiarazione (Quadro DICHIARANTE), la casella “730 Integrativo”;
  • Procedere nuovamente alla creazione del file telematico per l’invio.

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Nella casella ”730 integrativo” del Frontespizio, si dovrà indicare, in base alla tipologia di errore che si intende correggere, uno dei 3 codici specificatamente previsti per l’integrazione.

1 Da indicare qualora il contribuente riscontri, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta:

  • Un maggior rimborso;
  • Un minor debito;
  • Nessuna variazione del debito/credito rispetto alla dichiarazione originaria.

2 Da indicare nel caso di incompletezza o incongruenza nell’indicazione dei dati relativi al sostituto di imposta. Ciò comporta che:

  • Nell’apposita casella del frontespizio deve essere indicato il codice 2;
  • La dichiarazione è integrata esclusivamente nel riquadro riguardante i dati dal sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre tutti gli altri dati rimangono invariati.

3 Da indicare se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta:

  • Sia una modifica dei dati relativi al sostituto d’imposta;
  • Sia una un maggior rimborso, un minor debito o un’imposta invariata.

Inoltre, questo codice va utilizzato anche quando “il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta”, che deve eseguire il conguaglio poiché anche i dati relativi a quest’ultimo sono stati erroneamente indicati nella dichiarazione originaria.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida online dell’applicazione 730/2015.

DB501 – ML/14

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