Invio Corrispettivi giornalieri

Modulo del software COMUNICAZIONI FISCALI GB

Il software Invio Corrispettivi giornalieri è l’applicazione per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Software Invio Corrispettivi giornalieri

Normativa

In base al provvedimento del 4 luglio 2019, per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2019) previsto dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019), l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 € che non hanno la disponibilità di un registratore telematico, ha permesso l’invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”) secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari dell’anno precedente superiore a 400.000 euro. Se questi non sono riusciti ad adeguare il registratore telematico entro il 1° luglio, potranno comunicare i corrispettivi tramite il tracciato della Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”), finché il registratore non viene aggiornato (tempo massimo 31/12/2019).

Con la proroga disposta dal Decreto Crescita (articolo 12-quinquies del DL 34/2019), si è risolto l’incubo di non riuscire ad adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite Registratore Telematico, per i soggetti che sono riusciti ad entrare in possesso e/o attivare entro il 1° luglio 2019 tutta la strumentazione necessaria.

L’invio è obbligatorio per i commercianti al minuto con volume d’affari dell’anno precedente superiore a 400.000 euro.

Nella risoluzione n. 47/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha osservato che per volume di affari s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle variazioni.

N.B. Le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

Per i soggetti obbligati, in mancanza di un registratore telematico aggiornato è possibile trasmettere i dati all’Agenzia tramite il tracciato della Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”) secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche.

Modalità di compilazione del tracciato Comunicazione Dati Transfrontalieri (ex “Dati Fattura”)

Le specifiche tecniche del tracciato ex “Dati Fattura” contengono precise indicazioni di compilazione dei corrispettivi all’interno del file XML.

In particolare occorrerà compilare:

  • un rigo per ogni giornata lavorativa, ed eventualmente (se presenti) un rigo aggiuntivo di fattura per resi e annulli, che però di regola non sono presenti nel registro corrispettivi, che contiene già gli importi al netto
  • ciascun rigo deve essere contraddistinto con indicazione dei valori “XX” nel campo IdPaese e “COR10” nel campo IdCodice, dell’IdFiscaleIva del CessionarioCommittenteDTE
    Inoltre all’interno dei DatiGenerali dell’elemento DatiFatturaBodyDTE dovrà essere indicato il valore “TD12” nel campo TipoDocumento, la data di rilevazione nel campo Data e un valore diverso da zero (ad esempio un progressivo) nel campo Numero.
    Infine nei DatiRiepilogo dell’elemento DatiFatturaBodyDTE andranno indicati i valori contabili e fiscali dei corrispettivi giornalieri, sempre al netto di eventuali resi e/o annulli

In particolare, nel caso di corrispettivi soggetti a IVA si dovranno valorizzare:

  • il campo ImponibileImporto con l’ammontare dell’imponibile
  • il campo DatiIva-Imposta con l’ammontare dell’imposta
  • il campo DatiIva-Aliquota per indicare l’aliquota IVA

Nel caso di corrispettivi non soggetti a IVA si dovranno valorizzare:

  • il campo ImponibileImporto con l’ammontare dell’importo
  • i campi DatiIva-Imposta e DatiIva-Aliquota con il valore “0.00”
  • il campo Natura con uno dei codici previsti tra N1 e N6

Nel caso, infine, di corrispettivi con ventilazione IVA si dovranno valorizzare:

  • il campo ImponibileImporto con l’ammontare dell’imponibile
  • i campi DatiIva-Imposta e DatiIva-Aliquota con il valore “0.00”
  • il campo Natura con il codice N7

All’interno dello stesso file XML si potranno inserire più blocchi – ad esempio fino a 31, qualora non vi siano giorni di chiusura nel mese – con riferimento a date diverse.

Termini di trasmissione

La trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sul punto è intervenuta la circolare 15/E/2019, che nel chiarire l’intero quadro normativo, ha anticipato la pubblicazione del provvedimento 236086/2019 del 4 luglio scorso, con il quale sono state successivamente definite le modalità tecniche di trasmissione dei corrispettivi nel “doppio” periodo transitorio.

Si ricorda che per quanto concerne i corrispettivi del mese di luglio, al fine di beneficiare della moratoria delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, la trasmissione dovrà avvenire entro il 2 settembre 2019, in quanto il 31 agosto cade di sabato.

Sanzioni

Il Decreto Crescita poi ha stabilito che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, DL n. 34/2019).

Quindi la non sanzionabilità sarà:

  • dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per i soggetti per i quali l’obbligo di certificazione dei corrispettivi in modalità telematica è scattato dal 1° luglio 2019
  • dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per i soggetti per i quali tale obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020

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