Sospensione adempimenti e DURC: come orientarsi?

Sospensione adempimenti e DURC: come orientarsi?

Con la circolare n 37 del 2020 emanata in attuazione di quanto previsto in favore dei comuni italiani denominati “zona rossa” nonché per le aziende del settore turistico ritenute maggiormente colpite dalla emergenza economico/finanziaria derivante da Covid 19, si è affrontato il tema delle sospensioni dei versamenti contributivi in attuazione del DL n. 18/2020.

La circolare, in linea con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 precisava che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dal datore di lavoro, doveva essere versata entro le scadenze legali e non era  soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge 9/2020.

L’aggravamento della situazione ha però portato all’emanazione di un ulteriore decreto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che intende favorire la posizione dei creditori di imposta, per cui il Ministero ha corretto la precedente approvazione, ritenendo che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Resta fermo l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi a partire dal 1 giugno 2020, salvo ulteriori diverse disposizioni di legge.

I destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali rientrano nelle seguenti categorie:

 

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
  • I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020,  compresi i  versamenti in forma rateale

 

La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata  sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi a compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020; compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi.

Richiesta del DURC

In merito al DURC invece l’INPS aggiunge  è ampliata la validità di tutte le autorizzazioni/certificati con scadenza nel periodo 31 gennaio-15 aprile 2020 e pertanto l’INPS ha precisato che tutti i datori di lavoro privi della disponibilità materiale del suddetto documento, i datori regolari che hanno avuto esito positivo della regolarità degli stessi,e tutti coloro che intendano richiederlo, dovranno avvalersi del sistema “richiesta regolarità”, affinché ci sia da parte dell’INPS acquisizione dei dati per successivo invio della comunicazione.

 

Al momento sono disponibili i DURC in corso di validità e NON sono disponibili quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, poiché si attendono ulteriori adeguamenti di procedure.

In questa fase sarà necessario un intervento manuale degli operatori INPS, che riscontrando l’esito di regolarità o irregolarità non grave emesso dal sistema, provvederanno a definire la pratica senza l’emissione di un invito a regolarizzare, e poi a notificare via PEC il Durc online.

Nei casi invece di riscontrata irregolarità per i quali e necessaria l’attivazione dell’istruttoria e quindi l’emissione di un invito a regolarizzare, l’Inps procederà invece nel modo seguente:

In presenza di Durc scaduto al 31 gennaio, le richieste di verifica presentate dal 17 marzo al 15 aprile, sono considerate riferite ai pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019 (come se la richiesta di Durc fosse stata presentata il 4 ottobre 2019, ed il periodo di verifica riguardasse i due mesi precedenti).

A funzione di Consultazione aggiornata, anche i Durc scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile saranno disponibili online.

Tag: DURC, Sospensione adempimenti, sospensione versamenti