ISA 2020: novità, benefici premiali e modulistica?

ISA 2020: novità, benefici premiali e modulistica?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle novità riguardanti ISA e relativa modulistica e disciplina dei benefici premiali in riferimento al periodo di imposta 2019 e riguardante le attività professionali con modello a prestazione.

L’ADE, arrivati ormai al secondo anno di applicazione, ha voluto fornire dei chiarimenti sulle modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità comprese le novità che sono state introdotte con la pubblicazione del Decreto Rilancio.

Andiamo quindi ad analizzare il tutto nel dettaglio quanto stabilito dalla circolare n. 16/E del 16 giugno 2020

Le novità principali

Le novità sono state introdotte in due diverse tranche, la prima con il D.M. del 24 dicembre 2019, con il quale si è provveduto ad introdurre:

  • La formula degli indicatori “Incidenza dei costi residuali di gestione” applicabile alle attività d’impresa, è stata modificata in “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese” applicabile alle attività di lavoro autonomo, così che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse;
  • La metodologia di stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio è stata modificata;
  • La metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019 ha subìto delle modifiche;
  • “Indicatori di anomalia” delle variabili precalcolate sono stati eliminati: questo comporta un minor numero di dati nelle precompilate. Lo scopo è fare in modo che l’adempimento risulti il più “agile” possibile.

Quelle introdotte dal decreto del 2020 invece, sono riassumibili con:

  • L’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni nel 2019;
  • L’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale;
  • L’individuazione delle misure di ciclo settoriale;
  • La modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto;
  • L’esclusione dall’applicazione degli ISA, per il 2019, dei soggetti che partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972

La modulistica

Spiegazioni utili sono hanno riguardato anche la parte relativa alla modulistica, importante in quanto gli ISA sulla base di una metodologia di analisi dei dati e di informazioni legate a più periodi di imposta, attribuiscono ad ogni contribuente un punteggio teso ad indicare il livello di “affidabilità fiscale”.

Si tratta di un risultato su una scala che va da 1-10, frutto dell’applicazione di una serie di indicatori che hanno il compito di verificare coerenza e normalità della gestione aziendale anche in riferimento a diverse basi imponibili: il punteggio ISA rappresenta un valore di sintesi.

Sono stati approvati 175 modelli e le relative istruzioni riguardanti: comparto agricolo, attività delle manifatture; comparto economico dei servizi; attività dei professionisti; area del commercio. Nelle istruzioni Parte Generale sono fornite indicazioni valide per tutti gli ISA, utili a definirne la natura e l’ambito di applicazione con le relative modalità; allegata a tale documento vi è la Tabella contenente l’indicazione delle attività e il corrispondente ISA approvato.

Gli ISA relativi ad attività d’impresa prevedono un unico Quadro A – Personale nel quale vengono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività. I cambiamenti riguardano invece:

  • Il quadro F degli elementi contabili d’impresa;
  • Il nuovo quadro H degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli ISA delle attività professionali approvati nel 2019;
  • Il quadro E – Dati per la revisione, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le attività di analisi collegate agli ISA dei prossimi anni.

Calcolo punteggio ISA

Anche per il periodo di imposta 2019, è previsto che, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del punteggio di affidabilità, vi siano dei dati ulteriori rispetto a quelli inclusi nei modelli ISA2020; si tratta dei dati cosiddetti “precalcolati” resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Come previsto per gli ISA in applicazione nel periodo d’imposta 2018, anche per il periodo 2019 le variabili precalcolate sono fornite sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti, nonché delle altre fonti informative a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Il calcolo del punteggio del singolo ISA è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2019 e dei dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente o intermediario.

Benefici premiali

Anche per questo secondo anno di applicazione degli ISA, è stato confermata la disciplina del regime premiale in riferimento a coloro che applicano gli indici. Per il primo beneficio, viene previsto che l’accesso è vincolato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019.

Viene previsto in particolare:

  • L’esonero dell’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive,
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui,
  • L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative
  • L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • L’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento comparabilmente al livello di affidabilità registrato
  • L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non superi i 2/3 del reddito dichiarato

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